Codice Deontologico PDF Print E-mail
Written by admin   
Thursday, 08 October 2009 15:13

La libertà d'informazione e di critica è un diritto fondamentale del giornalista, sancita dalla Costituzione e
regolata dalla legge n. 69 del 1963. Ma quali sono i suoi limiti? Come si devono trattare le notizie e quali
sono i rapporti del giornalista con gli altri soggetti del mondo delle comunicazioni di massa? Negli ultimi
anni si è sentita la necessità di regolare e distinguere i vari campi dell'informazione: giornalismo, pubblicità,
sondaggi e pubbliche relazioni, ognuno con caratteristiche, finalità, compiti diversi e particolari. L’AIG,
Associazione Internazionale Giornalisti Free Lance, nel rispetto dei suoi diritti di autoregolamentazione e
del suo dovere di fornire quanto più possibile la "verità", intende collaborare con gli altri attori
dell'informazione, al fine di tutelare il diritto all'informazione di tutti i cittadini è, oltre che dovere, diritto
costituzionalmente garantito del giornalista.
In forza all'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o censure;
pertanto, la raccolta, la registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a
persone, organismi collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate
nell'ambito dell'attività giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, non sono assimilabili alla
memorizzazione e al trattamento di dati personali ad opera di banche dati o altri soggetti, in quanto
condizione essenziale per l'esercizio del diritto di cronaca e, pertanto, richiedono l'introduzione di alcune
eccezioni alla disciplina prevista dalla legge 675/96.
Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto
all'informazione e con la libera manifestazione del pensiero, nel rispetto delle disposizioni di legge che
riguardano, in particolare, i diritti dell'interessato, la liceità e la correttezza della raccolta dei dati.
ART. 1 (Principi generali)
1. Le presenti norme sono volte a contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei
cittadini all'informazione e con la libertà di stampa.
2. In forza dell'art. 21 della Costituzione, la professione giornalistica si svolge senza autorizzazioni o
censure. In quanto condizione essenziale per l'esercizio del diritto?dovere di cronaca, la raccolta, la
registrazione, la conservazione e la diffusione di notizie su eventi e vicende relativi a persone, organismi
collettivi, istituzioni, costumi, ricerche scientifiche e movimenti di pensiero, attuate nell'ambito dell'attività
giornalistica e per gli scopi propri di tale attività, si differenziano nettamente per la loro natura dalla
memorizzazione e dal trattamento di dati personali ad opera di banche?dati o altri soggetti. Su questi
principi trovano fondamento le necessarie deroghe previste dai paragrafi 17 e 37 e dall'art. 9 della Direttiva
95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 24 ottobre 1995 e dalla legge n.
675/96.
Art. 2 (Banche?dati di uso redazionale e tutela degli archivi personali dei giornalisti)
1. Il giornalista che raccoglie notizie per una delle operazioni di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) della legge
n. 675/96 rende note la propria identità, la propria professione e le finalità della raccolta, salvo che ciò
comporti rischi per la sua incolumità o renda altrimenti impossibile l'esercizio della funzione informativa;
evita artifici e pressioni indebite. Fatta palese tale attività, il giornalista non è tenuto a fornire gli altri
elementi dell'informativa di cui all'art. 10, comma 1, della legge n. 675/96.
2. Se i dati personali sono raccolti presso banche?dati di uso redazionale, le imprese editoriali sono tenute a
rendere noti al pubblico, mediante annunci, almeno due volte l'anno, l'esistenza dell'archivio e il luogo
dove è possibile esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/96. Le imprese editoriali indicano altresì, fra i
dati della gerenza, il responsabile del trattamento al quale le persone interessate possono rivolgersi per
esercitare i diritti previsti dalla legge n. 675/96.
3. Gli archivi personali dei giornalisti, comunque funzionali all'esercizio della professione e per l'esclusivo
perseguimento delle relative finalità, sono tutelati, per quanto concerne le fonti delle notizie, ai sensi
dell'art. 2 della legge n. 69/63 e dell'art.13, comma 5, della legge n. 675/96.
4. il giornalista può conservare i dati raccolti per tutto il tempo necessario al perseguimento delle finalità
proprie della sua professione.
Art. 3 (Tutela del domicilio)
1. La tutela del domicilio e degli altri luoghi di privata dimora si estende ai luoghi di cura, detenzione o
riabilitazione, nel rispetto delle norme di legge e dell'uso corretto di tecniche invasive.
Art. 4 (Rettifica)
1. Il giornalista corregge senza ritardo errori e inesattezze, anche in conformità al dovere di rettifica nei casi
e nei modi stabiliti dalla legge.
Art. 5(Diritto all'informazione e dati personali)
1. Nel raccogliere dati personali atti a rivelare origine razziale ed etnica, convinzioni religiose, filosofiche o
di altro genere, opinioni politiche, adesioni a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati atti a rivelare le condizioni di salute e la sfera sessuale,
il giornalista garantisce il diritto all'informazione su fatti di interesse pubblico, nel rispetto dell'essenzialità
dell'informazione, evitando riferimenti a congiunti o ad altri soggetti non interessati ai fatti.
2. In relazione a dati riguardanti circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro
comportamenti in pubblico, è fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivi legittimi meritevoli di
tutela.
Art. 6 (Essenzialità dell'informazione)
1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera
privata quando l'informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell'originalità del fatto o
della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti.
2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le
notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica.
3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di
parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti.
Art. 7 (Tutela del minore)
1. Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca,
né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalità del minore si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue
componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di
critica e di cronaca; qualora tuttavia per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di
legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della
responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore.
Art. 8 (Tutela della dignità delle persone)
1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie
di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di
violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non
riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato.
3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per
segnalare abusi.
Art. 9 (Tutela del diritto alla non discriminazione)
1. Nell'esercitare il diritto?dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla
non discriminazione per razza, religione, opinioni politiche, sesso, condizioni personali, fisiche o mentali.
Art. 10 (Tutela della dignità delle persone malate)
1. Il giornalista, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, identificata o
identificabile, ne rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di
malattie gravi o terminali, e si astiene dal pubblicare dati analitici di interesse strettamente clinico.
2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e sempre
nel rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o
pubblica.
Art. 11 (Tutela della sfera sessuale della persona)
1. Il giornalista si astiene dalla descrizione di abitudini sessuali riferite ad una determinata persona,
identificata o identificabile.
2. La pubblicazione è ammessa nell'ambito del perseguimento dell'essenzialità dell'informazione e nel
rispetto della dignità della persona se questa riveste una posizione di particolare rilevanza sociale o
pubblica.
Art. 12 (Tutela del diritto di cronaca nei procedimenti penali)
1. Al trattamento dei dati relativi a procedimenti penali non si applica il limite previsto dall'art. 24 della
legge n.675/96.
2. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere a) e d),
2 e 3, del Codice di procedura penale è ammesso nell'esercizio del diritto di cronaca, secondo i principi di
cui all'art. 5.
Art. 13 (Ambito di applicazione, sanzioni disciplinari)
1. Le presenti norme si applicano ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti e a chiunque altro che,
anche occasionalmente, sia associato all’A.I.G. Free Lance