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Thursday, 08 October 2009 15:13

REPUBBLICA ITALIANA ? ATTO PRIVATO
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPI DI LUCRO DENOMINATA:
“ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE GIORNALISTI FREE LANCE”
ATTO COSTITUTIVO E STATUTO
Capitolo I: Costituzione e Scopi
Capitolo II: I Soci
Capitolo III: Gli Organi
Capitolo IV: Assemblea Generale
Capitolo V: Il Consiglio Direttivo
Capitolo VI: La Presidenza
Capitolo VII: Il Collegio dei Proibiviri e dei Revisori dei Conti
I Responsabili regionali (e nazionali degli stati esteri)
Capitolo I
Costituzione e Scopi
Art.1
Addi 3 novembre 2004, in Roma alla Via Lorenzo il Magnifico, 86 sono personalmente comparsi i
Sigg. ri:
Ruggiero Gennaro, nato a Napoli il 27 novembre 1961, e residente in Prato alla Via Matteo degli
Organi n° 193/10, c.f. RGGGNR61S27F839L;
ElFilali Hossam Dine Mohamed, nato in Marocco il 13 agosto 1968, e residente in Roma alla Via
Quintilio Varo n°163, c.f. LFLHSM68M13Z330Z;
Mitas Justyna, nata a Jaworzno (Polonia) il 26 settembre 1977, e residente in Prato alla Via
Matteo degli Organi n° 193/10, c.f. MTSJTY77P66Z127G;
Detti comparenti dichiarano e convengono quanto segue:
E costituita l'associazione apartitica, aconfessionale, senza scopo di lucro denominata:
"Associazione Internazionale Giornalisti Free Lance".
Art. 2
GLI SCOPI DELL’ ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE GIORNALISTI FREE LANCE sono
associare tutti coloro che esercitano la libera professione nell'ambito del giornalismo scritto,
grafico, fotografico e radio?televisivo;
associare tutti coloro che sostengono l’attività dei giornalisti Free Lance, diventando essi stessi
portatori di notizie, di ciò che accade nel mondo e che spesso non viene comunicato alla gente,
per incuria o perché ritenuto non importante, non da scoop, ma di per sé molto importante e
quindi da diffondere con ogni mezzo di comunicazione;
promuovere ogni iniziativa atta ad approfondire la qualificazione professionale e diffondere la
conoscenza delle problematiche connesse ai vari settori del giornalismo indipendente,
dell''informazione e della comunicazione in genere.
favorire iniziative di incontro e collaborazione con tutte le forze operanti in tale settore in Italia
ed all' estero.
Sarà incentivata la promozione di attività culturali in Italia e all'estero e favorito lo sviluppo di
iniziative destinate alla formazione e all'aggiornamento professionale e culturale dei soci. Al
centro dell'attività dell' ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE GIORNALISTI FREE LANCE si pongono
anche lo studio, la ricerca. il dibattito e le iniziative editoriali.
A titolo esemplificativo e non tassativo l'Associazione svolgerà anche le seguenti attività: corsi di
formazione e aggiornamento professionale; consulenze legali, fiscali e contrattuali inerenti
l'attività professionale, organizzazione e promozione di tavole rotonde, convegni, congressi,
conferenze, dibattiti, mostre, seminari, istituzioni di biblioteche, spettacoli, manifestazioni fra
soci in occasione di festività, ricorrenze e altro. L'Associazione pubblicherà inoltre il proprio
bollettino d'informazione.
Art. 3
La sede (legale) dell 'Associazione è in Roma, Via Lorenzo il Magnifico, 86 – 00162 ROMA
Capitolo II
I Soci
Art.4
I soci dell’associazione si distinguono in: Soci fondatori, Soci ordinari, Soci aggregati, e soci
sostenitori. Essi saranno registrati nel libro soci dell’associazione che sarà messo a disposizione
delle autorità, o enti pubblici e privati che vorranno verificarne l’autenticità di appartenenza,
dopo aver mostrato il tesserino, tramite semplice telefonata alla direzione generale, o tramite
internet sul sito nella pagina elenco soci che sarà pubblica.
Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione:
i giornalisti professionisti non vincolati da Contratto Nazionale di lavoro giornalistico da parte di
editori;
i giornalisti pubblicisti che esercitino in maniera esclusiva o prevalente la libera professione
giornalistica;
i giornalisti professionisti e pubblicisti collaboratori fissi di testate giornalistiche (articolo 2 del
contratto nazionale di lavoro giornalistico);
i grafici, i fotografi, i telecineoperatorietutti coloro che con idonea documentazione, approvata
dal'Ordine dei giornalisti, dimostrino di esercitare in maniera esclusiva o prevalente la libera
attività giornalistica attraverso lo scritto, l'immagine o la grafica.
i giornalisti provetti e i simpatizzanti dell’attività di giornalista, ammessi in qualità di soci
aggregati;
tutti coloro che intendano sostenere l’attività dell’associazione ammessi in qualità di soci
sostenitori.
Art.5
La domanda per l'iscrizione all'Associazione deve essere diretta al Consiglio Direttivo, che
delibera sull'ammissione e si riserva di poter richiedere, di volta in volta, la documentazione
necessaria e aggiornata.
Art. 6
Il contributo per l'iscrizione e quello annuale saranno stabiliti dal Consiglio Direttivo nella prima
seduta all'inizio di ogni anno. Al socio sarà consegnata la tessera sociale e una decalcomania per
auto indicante l’appartenenza all’associazione.
Art. 7
L'associato che non intenda più essere iscritto all'Associazione deve darne comunicazione con
lettera raccomandanta diretta al Consiglio Direttivo, restando tenuto al contributo del
pagamento per l'anno in corso.
Art.8
Il Consiglio Direttivo deferirà al Collegio dei Probiviri, per i provvedimenti di competenza, gli
iscritti la cui attività contrasti con le norme e le finalità statutarie dell' Associazione, ovvero
incompatibile con una corretta attività associativa.
Art. 9
A carico degli iscritti predetti saranno adottati i seguenti provvedimenti disciplinari: richiamo,
censura, cancellazione.
Art. 10
Il Collegio dei Probiviri dovrà notificare gli addebiti a mezzo lettera raccomandata A.R. all'iscritto
che entro dieci giorni dovrà inviare al Collegio stesso le proprie giustificazioni.
Art. 11
Gli iscritti morosi nei pagamenti delle quote associative per più di due anni saranno d' ufficio
cancellati con provvedimento adottato dal Consiglio Direttivo e comunicato all'interessato.
Capitolo III
Gli Organi
Art. 13
Gli Organi dell'Associazione sono:
1) L'Assemblea generale;
2) il Consiglio Direttivo;
3) La Presidenza (Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere);
4) Il Collegio dei Probiviri e Revisori;
5) 1 Responsabili Regionali ( i responsabili degli altri stati esteri vengono equiparati ai regionali)
Capitolo IV
Assemblea Generale
Art. 14
L'Assemblea generale è costituita da tutti gli iscritti in regola col pagamento delle quote annuali,
i quali hanno diritto di elettorato attivo e passívo, purchè aderenti all 'Associazione almenosei
mesi prima delle elezioni delle cariche sociali e della convocazione dell'assemblea.
E' di competenza dell'Assemblea straordinaria:
a) modificare lo Statuto;
b) sciogliere 1'Associazione.
E' di competenza dell'Assemblea ordinarìa:
a) eleggere il ConsiglioDirettivo;
b) indicare le direttive per lo svolgimento dell'attività associativa secondo le norme statutarie;
c) approvare il bilancio consuntivo e preventivo;
d) eleggere il Consiglio dei Probiviri e Revisori;
e) eleggere i Responsabili regionali ( e nazionali degli stati esteri).
L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamete costituita, in prima convocazione con la
presenza del cinquantuno per cento degli iscritti e delibera col voto favorevole della
maggioranza dei soci presenti rappresentati. In seconda convocazione è validamente costituita
qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati e delibera col voto favorevole della
maggioranza degli stessi. Ogni socio può delegare un'altro socio ed intervenire all'Assemblea.
Ogni socio può essere portatore di una sola delega.
Art. 15
L ' Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo, con avviso a mezzo lettera
circolare, via fax, o mediante avviso pubblicato sul proprio organo d'informazione, con almeno
10 giorni di anticipo, una volta all'anno per approvare il bilancio e per ascoltare e discutere la
relazione sull'attività, nonchè, alla scadenza del triennio, per le elezioni delle cariche.
Art. 16
L'Assemblea straordinaria è convocata, ogni qualvolta se ne presenterà la necessità, dal
Consiglio Direttivo, su sua deliberazione o su richiesta scritta di almeno un quinto degli iscritti
all'Associazione, per discutere su problemi di particolare importanza e urgenza.
Art. 17
Ogni Assemblea è presieduta dal Presidente e/o dal Vicepresidente o, in mancanza, dal
Consigliere anziano per età .
Art. 18
Il seggio elettorale è composto da un Presidente, da un Vicepresidente, da due scrutatori
effettivi e da due supplentì. Partecipa alla composizione del seggio un segretario per la
redazione del verbale e che non avrà voto nelle decisioni del seggio.
Art. 19
L'elezione del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri e dei Revisori e dei Responsabili
Regionali (compresi i nazionali esteri) avverrà sulla base di candidature avanzate da singoli,
iscritte e depositate presso la segreteria dell'Associazione almeno 10 giorni prima della data
fissata per le elezioni, corredata dalla firma di presentazione di almeno cinque iscritti aventi
diritto di voto. Gli iscritti che abbiano presentato una candidatura non potranno sottoscriverne
altra.
Art. 20
La segreteria dell 'Associazione provvederà a raccogliere le candidature e verificatene la
regolarità, redigerà in ordine di presentazione la lista dei candidati al Consiglio Direttivo e una
lista di candidati al Collegio dei Probiviri e dei Revisori che sottoporrà all'Assemblea per la
elezione.
Art. 21
Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero dei voti; in caso di parità
quelli più anziani di iscrizione alI'Associazione ed in caso di nuova parità il più anziano per età.
Capitolo V
Il Consiglio Direttivo
Art. 22
il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell 'Associazione e determina í modi e i tempi di
attuazione delle decisioni dell'Assemblea.
Art. 23
Il Consiglio Direttivo è composto da 3 (tre) a 7 (sette) Consiglieri eletti dall'Assemblea a
maggioranza di voti e a scrutino segreto. Fa eccezione il primo Consiglio Direttivo, eletto in sede
di costituzione legale dell'Associazione, composto dai soci fondatori dell'Associazione.
Art. 24
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i singoli membri sono rieleggibili .
Art. 25
Il Consiglio Direttivo dopo la sua elezione sarà convocato entro 7 (sette) giorni dal Consigliere
più anziano d'iscrizione all'Associazione.
Art. 26
I componenti del Consiglio Direttivo eleggono nella prima seduta il Presidente, il Vicepresidente,
il Tesoriere, il Segretario.
Art. 27
Il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea ordinaria e quella straordinaria, provvede
all'ammissione e alla cancellazione degli Associati. Promuove manifestazioni dell'Associazione,
affida incarichi specifici ai propri membri, delega gli iscritti a particolari compiti, delibera la
cancellazione degli iscritti per morosità, fissa la quota di iscrizione e quella annuale: emette
decisioni sulle questioni demandategli dallo Statuto e su quelle proposte dagli iscritti, mantiene i
rapporti con gli enti, le istituzioni, l'Ordine dei Giornalisti, Federazione Nazionale della Stampa,
Associazioni della Stampa Estera, e con tutte le associazioni per le questioni attinenti alle finalità
che l'Associazione persegue.
Art. 28
il Consiglio Direttivo dovrà riunirsi almeno una volta al mese. Per la validità delle deliberazioni è
necessario l'intervento della maggioranza dei suoi membri.
Esso èpresieduto dal Presidente, o dal Vicepresidente o, in mancanza,dal Segretario
Art. 29
I consiglieri che, senza, giustificato motivo, si dovessero assentare per tre sedute consecutive,
decadono di diritto.
Art. 30
Il posto che, per qualsiasi motivo, risultasse vacante nella composizione del Consiglio Direttivo
verrà occupato mediante subentro del primo dei non eletti.
Capitolo VI
La Presidenza
Art. 31
Il Presidente e il Vicepresidente hanno, con firma congiunta, la rappresentanza e la firma
dell'Associazione in qualsiasi sede (la Presidenza). Per le operazioni bancarie ordinarie e
straordinarie sarà sufficiente la firma del Presidente (oppure quella del Vicepresidente), purchè
congiunta a quella del Tesoriere.
Art. 32
Il Presidente e il Vicepresidente promuovono e indirízzano le attività dell'Associazione secondo
le finalità statutarie e le dìrettive dell'Assemblea, attuano le deliberazíoni del Consiglio
Dìrettìvo; stabiliscono, sentito il Consiglio Direttivo, contatti con qualsiasi ente, associazione e
autorìtà; convocano il Consiglio Direttivo e lo presiedono.
Capitolo VII
Il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti
Art. 33
Il Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti è eletto dall' Assemblea ed è costituito da 3 (tre)
membri che eleggono tra loro un Presidente, e dura in carica tre anni.. Esso verrà istituito dalla
prima Assemblea, non appena l'Associazione avrà raggiunto il numero di 100 (cento) iscritti.
Art. 34
Il Collegio ha il compito di provvedere alla applicazione delle sanzioni nei confronti degli iscritti
ad esso deferiti dal Consiglio Direttivo; esamina bilanci, controlla le entrate e le uscite, riscontra
i documenti giustificativi e riferisce su di essi al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.
Art. 35
Contro le decisioni del Collegio dei Probiviri e Revisori è ammesso il ricorso al Consiglio Direttivo.
Capitolo VIII
I Responsabili regionali (e nazionali degli stati esteri)
Art.36
I Responsabili Regionali (e nazionali esteri) saranno nominati inizialmente dal primo Consiglio
Direttivo. Essi saranno scelti sulla base di criteri di rappresentatività e autorevolezza all'interno
degli iscritti delle singole Regioni (e stati). I Responsabili rimangono in carica. per tre anni e sono
rieleggibili. Dal secondo triennio in poi verranno eletti, a maggioranza assoluta, dagli iscritti
delle.singole Regioni (e stati) nel corso dell'Assemblea generale.
Art.37
Nella propria Regione (o stato) i Responsabili avranno la rappresentanza dell'Associazione a tutti
g1i effetti ma non avranno, in nessun caso, il poteredi firma.
Clausola Compromissoria
Le controversie che nasceranno fra i soci in conseguenza del rapporto associativo, o fra i soci e
l'Associazione, dovranno essere deferite per la loro soluzione ad un .collegio arbitrale formato di
tre membri i quali, dopo aver sentito le partì, decideranno inappellabilmente a maggioranza
come amichevoli componitori, secondo equità o senza formalità alcuna di rito.
Gli arbitri saranno nominati uno per ciascuna delle parti ed il terzo, che sarà Presidente del
Collegio, dal Presidente del Tribunale di Roma entro 30 giorni dalla nomina del secondo arbitro.
La nomina del secondo arbitro dovrà avvenire entro 30 giorni dalla designazione del primo; in
difetto la parte interessata potrà chiedere che la nomina venga effettuata direttamente dallo
stesso Presidente del Tribunale di Roma.
Analogamente si procederà per l'eventuale sostituzione.degli arbitri durante il corso dal
procedimento.
La decisione arbitrale dovrà essere emessa entro 60 giorni dall 'accettazione dei quesiti salvo
proroga da concedersi dalle parti all'unanimità.
COSTITUZIONE I° CONSIGLIO DIRETTIVO E NOMINEai sensidell’art. 23 e 26dello statuto:
I soci fondatori sono di diritto membri del Consiglio direttivo e hanno eletto nel suo seno:
PRESIDENTE – Ruggiero Gennarocon delega di tesoriere
VICE PRESIDENTE ? ElFilali Hossam Dine Mohamed
SEGRETARIO? Mitas Justyna
L.C.S. Firmato i soci Fondatori: